Il codice deontologico UNIREC

Cos'é l'UNIREC?

L’Unirec, l’Unione Nazionale Imprese a Tutela del Credito. è un’associazione con sede a Roma, fondata nel 1998, che si occupa di tutela, acquisizione e recupero del credito. Oggi conta 199 imprese associate. Unirec promuove presso le società iscritte l’adozione di un codice deontologico che garantisce un approccio etico, trasparente, professionale e conforme alla normativa vigente in materia di tutela del credito. Unirec collabora con il Ministero dell’Interno e aderisce a Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici.

 

Chi sono gli associati di UNIREC?

I soci di Unirect sono società, private e pubbliche, distribuite in tutte le regioni d’Italia, che si occupano di recupero crediti, di acquisto di crediti e di fornire informazioni commerciali.

Intellcredit è associata all'UNIREC?

INTELLCREDIT Spa è socia di UNIREC sin dal momento della sua fondazione, nel 1998.

Art. 1 – Ambito di applicazione

Le norme deontologiche si applicano a tutte le Imprese Associate, nei loro reciproci rapporti e nei
confronti dei terzi.

Art. 2 – Regole di condotta associativa

Le Imprese Associate si obbligano, nell’ambito della propria attività, a rispettare i criteri di
professionalità ed etica, perseguire standard qualitativi elevati, uniformarsi a quanto già disposto nello
Statuto dell’Associazione e nel presente Codice Deontologico, e ad ogni deliberazione, o altra
statuizione o iniziativa assunte dalla Associazione.
Il comportamento delle Imprese Associate deve essere tale da non ledere, screditare, o comunque compromettere l’immagine dell’Associazione, delle altre Imprese Associate e della categoria in generale.
La partecipazione all’Associazione implica il riconoscimento del suo ruolo di rappresentanza degli
interessi nell’ambito della tutela del credito, al fine di garantire l’unitarietà degli interessi comuni degli
associati.
È diritto e dovere delle Imprese Associate, ove venissero a conoscenza dell’esercizio abusivo
dell’attività e/o di ogni altro comportamento illegittimo dell’attività da parte di taluno, di segnalare la
fattispecie a UNIREC, che si attiverà per adottare le più opportune iniziative a tutela della categoria.
È dovere delle Imprese Associate curare la preparazione professionale di tutti i collaboratori,
garantendo adeguata competenza circa le normative di settore, le regole deontologiche indicate
dall’Associazione, le tecniche di comunicazione indispensabili per la corretta esecuzione degli
incarichi ricevuti.
Alle Imprese Associate è fatto divieto di compiere atti di slealtà nei rapporti di lavoro.

Art. 3 – Concorrenza e rapporti con la committenza

Le Imprese Associate si impegnano a operare in libera concorrenza, nel rispetto della normativa vigente sulla tutela della concorrenza e del mercato, con professionalità, lealtà e correttezza e nel
rispetto dello spirito associativo.
Le Imprese Associate si impegnano a operare con lealtà e trasparenza nei confronti delle committenti,
agendo con il fine di conseguire nel modo più efficace gli obiettivi e gli interessi delle medesime.
Gli Associati hanno l’obbligo di informare la committente sui costi reali, i benefici e i limiti dei servizi
commercializzati e si astengono da affermazioni fuorvianti sui risultati attesi.
Le Imprese Associate hanno l’obbligo di astenersi dal prestare attività in conflitto con gli interessi di
una propria committente.
Le Imprese Associate dovranno astenersi da accettare incarichi, partecipare a gare e procacciarsi
clientela facendo offerte anomale, senza poter garantire alla committente adeguati standard qualitativi.

Art. 4 – Rapporti con il Consumatore/Debitore

Le Imprese Associate si impegnano a relazionarsi con il Consumatore/Debitore attenendosi a quanto
disposto nel “Codice di condotta per i processi di gestione e tutela del credito” adottato dalla
Fondazione FORUM UNIREC-CONSUMATORI.
Art. 5 – Illecito deontologico
Costituisce illecito deontologico :
– qualunque comportamento che comprometta l’immagine della categoria, costituisca abuso della
propria posizione professionale e/o violazione al Codice Penale, afferente l’attività di impresa;
– il comportamento delle Imprese Associate non in regola con i versamenti relativi agli obblighi
assistenziali e previdenziali;
– l’accertato comportamento infedele delle Imprese Associate nei confronti delle proprie
committenti e del mandato ricevuto;
– il comportamento scorretto di un’Impresa Associata nei confronti di un’altra Impresa Associata.
Costituisce inoltre ipotesi di grave violazione del presente Codice Deontologico la diffusione di notizie
tese a gettare discredito sulle Imprese Associate concorrenti.

Art. 6 – Compensi ed oneri

Le Imprese Associate possono richiedere alla parte debitrice, in nome e per conto della committente,
oneri equi, trasparenti, proporzionati all’ammontare del credito e contrattualmente concordati con la
committente medesima, in linea con gli orientamenti e le disposizioni di legge.

Art. 7- Rapporti con l’Associazione

Le Imprese Associate hanno il dovere di collaborare con l’Associazione, per l’attuazione delle finalità
istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di verità.
Le Imprese Associate sono tenute a riferire ogni informazione utile alla vita associativa e alla
salvaguardia dell’immagine della categoria.
I doveri di solidarietà e lealtà verso le Imprese Associate non devono impedire di segnalare eventuali
comportamenti gravi in contrasto con l’interesse del cliente, o comunque con le norme del presente
Codice Deontologico, e di segnalare detti comportamenti agli organi disciplinari dell’Associazione

Art. 8 – Violazione delle norme associative previste nel Codice Deontologico, nello Statuto, nei Regolamenti e in ogni altra deliberazione o statuizione

La violazione delle norme associative di cui sopra, può determinare l’applicazione delle sanzioni
disciplinari di cui all’art. 7 dello Statuto, ossia ammonizione, censura ed espulsione, in funzione della
gravità della violazione e del suo ripetersi.
Sono rilevabili come violazioni:
a) le azioni dirette o indirette in contrasto con lo Statuto, il Codice Deontologico, i Regolamenti e i
Protocolli d’Intesa, sottoscritti dall’Associazione, nonché contrarie a UNIREC e alle sue finalità;
b) i comportamenti di concorrenza sleale verso i colleghi;
c) la richiesta di somme senza autorizzazione della mandante;
d) i comportamenti diretti o indiretti non conformi alla legislazione vigente in materia di tutela del
credito;
e) i comportamenti anti associativi tenuti in sede pubblica, che comportino danno o nocumento
all’Associazione.
Sono soggette all’applicazione di procedimenti disciplinari, le Imprese Associate che:
a) abbiano subito o subiscano protesti;
b) abbiano subito o subiscano nello svolgimento dell’attività, pregiudizievoli imputabili ad una non
corretta gestione aziendale, o che possano influire sulla corretta gestione dell’azienda;
c) abbiano evidenze nel casellario giudiziale e nel certificato dei carichi pendenti;
d) abbiano subito sentenze tali da comprometterne l’onorabilità;
e) abbiano subito atti di esecuzione forzata in genere;
f) abbiano, nello svolgimento dell’attività, tenuto comportamenti sanzionati, in relazione ad illeciti e/o
reati di natura economica, finanziaria e patrimoniale.
Nel caso in cui l’evento discusso abbia già prodotto una sentenza o provvedimento di 1° grado, in
sede civile, penale o amministrativa, l’eventuale sospensione dall’Associazione resterà in vigore fino al
passaggio in giudicato della sentenza o del provvedimento definitivo.
Se la sentenza definitiva fosse favorevole all’impresa precedentemente sospesa, la stessa verrà
reintegrata in Associazione, senza per questo avere il diritto e la pretesa di richiedere l’indennizzo per i
danni eventualmente patiti o patendi.

Art. 9 – Divieto di abusare delle cariche associative per fini personali e/o aziendali

I componenti degli Organi associativi si impegnano a:
– assumere gli incarichi per spirito di servizio verso le Imprese Associate e l’Associazione, senza
avvalersene per acquisire vantaggi personali;
– agire secondo rigidi principi di correttezza, integrità, moralità, lealtà, imparzialità, responsabilità,
rispetto delle procedure democratiche e del pluralismo delle idee e degli interessi;

In particolare è vietato, nel corso di interviste, pubblici dibattiti e qualsiasi altra attività istituzionale,
specificare il nome dell’impresa di appartenenza. È altresì vietato specificare la carica ricoperta in
Associazione nella documentazione aziendale, depliant, brochure, carta intestata e materiale
pubblicitario in genere.

Art. 10 – Interventi censori e sanzioni

Le Imprese Associate riconoscono che le regole enunciate nel presente Codice Deontologico sono
dettate a salvaguardia della categoria, delle singole Imprese Associate, degli operatori che le
compongono e dell’immagine della Associazione stessa. Pertanto ogni comportamento contrario si
deve intendere lesivo degli interessi dell’Associazione e costituisce elemento sufficiente per un
intervento censorio del Collegio dei Probiviri, a termini di Statuto.
Il Collegio potrà agire d’ufficio, su proposta delle Imprese Associate, o in riferimento a richieste
pervenute da clienti/committenti, consumatori, terzi in generale, e comunque su istanza motivata e
comprovata.
Gli illeciti deontologici, in proporzione alla loro gravità, sono valutati ed eventualmente sanzionati dal
Collegio dei Probiviri con gli strumenti dell’ammonizione, della censura con sospensione o della
espulsione dall’Associazione, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 21 dello Statuto.
– comportarsi con la massima autonomia ed indipendenza, prescindendo dalle proprie appartenenze
politiche, territoriali o settoriali in nome degli interessi più ampi delle Imprese Associate e
dell’Associazione;
– applicare le direttive ed i deliberati degli Organi di appartenenza e dell’Associazione, esprimendo il
proprio eventuale disaccordo solo nelle sedi e secondo le procedure statutariamente stabilite,
promuovendo la ricerca dell’unità di intenti e della coesione all’interno della Associazione e verso
l’esterno;
– fornire al Legislatore, alla Pubblica Amministrazione e ad ogni altra Istituzione interessata
informazioni corrette e puntuali;
– fare uso riservato delle informazioni acquisite nel corso ed in ragione del proprio incarico;
– proporre all’Organo di cui fanno parte idee, progetti ed iniziative conformi alla legge e non
suscettibili di procurare vantaggi o privilegi indebiti a se stessi o a terzi;
– comunicare tempestivamente all’Organo di cui fanno parte qualunque situazione che li possa porre
in conflitto di interessi con l’Associazione;
– segnalare all’Organo di cui fanno parte qualunque fatto o atto che possa recare danno o
pregiudizio all’Associazione;
– rimettere il proprio mandato qualora, per qualunque motivo personale, professionale o legato
all’attività associativa, la propria permanenza in carica possa procurare un danno all’Associazione
e/o agli Associati;
– non avere/assumere incarichi in altre associazioni o enti del comparto della tutela del credito.
Ai membri degli Organi Direttivi dell’Associazione è fatto assoluto divieto di approfittare della carica
che ricoprono per scopi estranei a quelli dell’Associazione medesima.

Video di presentazione di UNIREC